lunedì 9 febbraio 2015

NUOVE POSSIBILITA' PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Legge di Stabilità 2015 riforma l'istituto del ravvedimento operoso.
Con l'entrata in vigore delle norme contenute nella Legge di Stabilità, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.

Le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di liquidazione o un avviso di accertamento.
In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un processo verbale di constatazione (Pvc) a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

La ratio del nuovo ravvedimento operoso, che ne consente l’utilizzo anche in caso di notifica di un Pvc, ha portato il legislatore all’abrogazione dell’istituto dell’acquiescenza integrale ai Pvc, gli inviti al contraddittorio e a tutti gli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate (non preceduti da Pvc o invito).
La Legge di Stabilità ha previsto comunque un periodo transitorio in cui, per esigenze di coordinamento, queste disposizioni resteranno in vigore. I commi 15 e 16 dell’articolo 44 della Legge di Stabilità 2015 prevedono, infatti, che le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi con riferimento agli inviti al contraddittorio notificati, ai Pvc consegnati entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che per tutto il 2015 il contribuente al quale verrà consegnato un Pvc si troverà di fronte alla scelta se accettare integralmente le contestazioni (l’attuale adesione al Pvc, con sanzioni ridotte ad 1/6), oppure regolarizzare le violazioni ricorrendo al ravvedimento operoso.

TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO

 SANZIONI



Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento
 0,20%
giorno



Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento

1/10 del 30%



Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento / dal termine presentazione della dichiarazione periodica
1/9 del 30%



Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa

1/7 del 30%

Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento / oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d`imposta successivo a quello nel quale la violazione è stata commessa

1/6 del 30%


La sanzione sarà infine ridotta ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avverrà dopo la constatazione della violazione.

venerdì 23 gennaio 2015

ESONERO CONTRIBUTIVO SULLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Il datore di lavoro che avesse in previsione una prossima assunzione di personale utilizzando un rapporto di lavoro a tempo determinato dovrebbe tenere in considerazione che la L. 190-2014 (Legge di stabilità 2015) ha previsto l’esonero contributivo per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato che saranno instaurati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015.
La quota di esonero ammonta ad un massimo di 8.060 euro all’anno per gli anni 2015, 2016, 2017.
Le agevolazioni previste riguardano la sola quota contributiva a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) e, quasi certamente, saranno attivabili attraverso il sistema del conguaglio contributivo.

Le assunzioni che daranno origine all'esonero non sono possibili per quei lavoratori che, negli ultimi sei mesi, sono stati titolari di un rapporto a tempo indeterminato o che sono stati in forza nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2015, sempre a tempo indeterminato, in aziende collegate o controllate o anche correlate tra loro da rapporti interpersonali.
Potranno invece essere assunti ed essere qualificabili come nuove assunzioni, i lavoratori che hanno in corso (o hanno avuto) con lo stesso datore, un rapporto a tempo determinato, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, una associazione in partecipazione, un contratto intermittente, una prestazione di lavoro accessorio, una collaborazione occasionale o un contratto professionale a partita IVA.
Un ulteriore incentivo alla costituzione di rapporti a tempo indeterminato sarà rappresentato dalla possibilità di scomputare dalla base di calcolo per l’IRAP le spese del personale sostenute per i contratti a tempo indeterminato.

Il contratto a tempo determinato continuerà invece ad essere sottoposto all’usuale contribuzione piena, con la maggiorazione dell’1,40%.
Con questa norma, unitamente al varo delle nuove regole sui licenziamenti "economici", il legislatore sta quindi facendo venir meno la convenienza dell'utilizzo dei contratti a tempo determinato, che hanno nel recente passato caratterizzato fortemente l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. 

Alla luce di questa situazione e in attesa dei chiarimenti operativi che l’INPS dovrà formulare entro la prima metà del mese di febbraio il datore potrà quindi valutare se:
- costituire subito un rapporto a tempo indeterminato o, in alternativa,
- avviare un rapporto a tempo determinato di durata minima (3/6 mesi ad esempio), che gli consentirà una più serena valutazione del lavoratore o della effettiva necessità della sua presenza nella organizzazione aziendale, a cui seguirà, eventualmente, il successivo contratto a tempo indeterminato, da costituire comunque entro il 2015, consentendogli quindi il vantaggio dell'esonero contributivo.
In questa seconda ipotesi, nel caso i fondi a disposizione per l’esonero contributivo fossero terminati o i chiarimenti operativi dell’Istituto mettessero in luce criticità 
al momento non note, nulla vieterebbe al datore di lavoro di rinnovare il contratto a tempo determinato, proseguendo quindi il rapporto di lavoro con la regolamentazione propria di questa fattispecie.

mercoledì 21 gennaio 2015

LA RIVALUTAZIONE 2014 DEL TFR SUBISCE L’EFFETTO DELLA DEFLAZIONE. MA CONVIENE FARSI LIQUIDARE MENSILMENTE NELLO STIPENDIO?

L'articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata.
Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati diffuso ogni mese dall'Istat.
In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione.
Poi si calcola il 75% della differenza, a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500).
La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.


Confrontando l'indice ISTAT dicembre 2013 con quello a dicembre 2014 si è ottenuto un risultato pari a 0.
Pertanto il coefficiente di rivalutazione attuale ammonta a

75% di 0 + 1,50% = 1,50%

Nel dicembre 2013 l'indice fu pari al 1,922535 % e nel dicembre 2012 pari a 3,302885 %

Alla luce di ciò l'accantonamento della liquidazione presso il datore lavoro perde, in questa fase storico-economica, gran parte della sua componente di natura "finanziaria", tanto che ci si potrebbe lasciar tentare dalla possibilità, a partire dal prossimo 1 marzo per un periodo di tre anni fino al 30 giugno 2018, di farsi liquidare il Tfr in busta paga mensilmente, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015.
Va tuttavia ricordato che il Governo ha deciso di tassare la quota di Tfr in busta paga come se questa andasse a integrare lo stipendio e dunque applicando le aliquote Irpef ordinarie in luogo di quelle speciali e più favorevoli previste sulla liquidazione del Tfr o delle sue anticipazioni.
L'anticipo del Tfr in busta paga andrebbe pertanto a costituire sì una maggior e immediata liquidità, ma soprattutto un aggravio fiscale per i lavoratori dipendenti.

E allora?
La risposta ovviamente non può prescindere dalle singole situazioni economiche: se si ha bisogno di qualche decina di euro in più al mese ogni considerazione è superflua.
In caso contrario riteniamo che la risposta sia nel sondaggio della Confesercenti. Solo il 18% dei dipendenti privati italiani sceglierà di avere il Tfr in busta paga, a fronte del 67% che invece continuerà a lasciare accumulare il suo trattamento di fine rapporto nell'impresa in cui lavora.

Vox populi, vox dei...

martedì 30 dicembre 2014

REGIME DEI MINIMI O NUOVO REGIME FORFETARIO: COSA CONVIENE AL CONTRIBUENTE?

Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo regime forfetario che sostituirà il regime dei minimi previsto all'art. 27 del D.L. 98/2011.

All'interno della Legge di stabilità 2015 tuttavia è prevista espressamente una "clausola di salvaguardia" con la quale chi al 31 dicembre 2014 è in regime dei minimi potrà proseguire la sua permanenza in tale regime fino al termine del quinto anno fiscale dall'inizio dell'attività o fino al compimento del 35° anno di età.
In questo periodo di transizione i due regimi fiscali semplificati coesisteranno e chi, appartenente al regime dei minimi, lo vorrà potrà transitare nel nuovo regime forfetario.

Ogni analisi di convenienza tra i due regimi deve essere valutata in base alle numerose variabili in gioco, come ad esempio il possesso di altri redditi, la posizione previdenziale, il valore dei beni strumentali, l'essere in fase di start up o meno.

In ogni caso sembra però potersi affermare che nella maggior parte dei casi e nel medio periodo il regime dei minimi sia maggiormente conveniente per il contribuente rispetto al nuovo regime forfetario.

Infatti l'aliquota di prelievo fiscale del 5% rispetto al 15% del nuovo sistema e soprattutto la possibilità che i soggetti in regime dei minimi possano chiudere i conti annuali in pareggio o anche in perdita fiscale rivestono notevole importanza nel formulare il giudizio di comparazione.

Solo nel caso di una start up che nei primi tre anni di attività riesca a contenere le spese entro valori molto bassi il sistema di calcolo della base imponibile previsto dal nuovo regime  sarà più vantaggioso per il contribuente.
Infatti il reddito determinato forfettariamente in base ai coefficienti di redditività fissi previsti dalla normativa viene ridotto ad un terzo nel primo triennio di attività.
Ancora, per i soli esercenti di una attività di impresa, ma non per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS, il particolare regime previdenziale permetterà di non applicare il minimale contributivo delle gestioni IVS di artigiani e commercianti.

Al di fuori del caso delle start up però il regime dei minimi risulta essere assai più vantaggioso; la forfetizzazione del reddito e l'aliquota triplicata dell'imposta sostitutiva penalizzeranno il contribuente.

Da tenere poi in conto anche i nuovi limiti del volume di affari che consentono l'adozione del nuovo regime sostitutivo speciale, più bassi rispetto ai 30.000 euro annuali del regime dei minimi.

lunedì 22 dicembre 2014

VARIA DA GENNAIO 2015 IL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 290 del 15 dicembre 2014, viene stabilito che dal prossimo 1 gennaio il tasso degli interessi legali ammonterà allo 0,50%.

Ciò, precisa l'INPS con Circolare 178/2014, avrà riflesso sia sul calcolo delle somme aggiuntive dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sulle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2015.