Con l'entrata in vigore delle norme contenute nella Legge di Stabilità, i contribuenti potranno sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte.
Le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di liquidazione o un avviso di accertamento.
In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un processo verbale di constatazione (Pvc) a seguito di un’attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.
La ratio del nuovo ravvedimento operoso, che ne consente l’utilizzo anche in caso di notifica di un Pvc, ha portato il legislatore all’abrogazione dell’istituto dell’acquiescenza integrale ai Pvc, gli inviti al contraddittorio e a tutti gli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate (non preceduti da Pvc o invito).
La Legge di Stabilità ha previsto comunque un periodo transitorio in cui, per esigenze di coordinamento, queste disposizioni resteranno in vigore. I commi 15 e 16 dell’articolo 44 della Legge di Stabilità 2015 prevedono, infatti, che le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi con riferimento agli inviti al contraddittorio notificati, ai Pvc consegnati entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che per tutto il 2015 il contribuente al quale verrà consegnato un Pvc si troverà di fronte alla scelta se accettare integralmente le contestazioni (l’attuale adesione al Pvc, con sanzioni ridotte ad 1/6), oppure regolarizzare le violazioni ricorrendo al ravvedimento operoso.
TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO
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SANZIONI
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Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento
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0,20%
giorno
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Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento
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1/10 del 30%
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Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento / dal termine presentazione della dichiarazione periodica
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1/9 del 30%
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Entro 2 anni dal termine previsto per il versamento / entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo a
quello nel quale la violazione è stata commessa
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1/7 del 30%
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Oltre 2 anni dal termine previsto per il versamento / oltre il termine
di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d`imposta successivo a
quello nel quale la violazione è stata commessa
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1/6 del 30%
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La sanzione sarà infine ridotta ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avverrà dopo la
constatazione della violazione.